di Livia di Carpegna Gabrielli Falconieri

Dopo aver raggiunto, nel dicembre 2023, un accordo sul testo con il Consiglio, il Parlamento Europeo ha approvato il 13 marzo 2024 l’Artificial Intelligence Act (AI Act), avvicinando l’Unione Europea al traguardo finale della prima regolamentazione mondiale sull’intelligenza artificiale. La pubblicazione della versione definitiva è prevista tra maggio e luglio p.v., aggiornata sulla base delle rettifiche pubblicate dal Parlamento Europeo il 17 aprile scorso.

La proposta di regolamento era arrivata da parte della Commissione Europea nell’aprile 2021 e attraverso l’accordo con gli Stati membri è stato possibile giungere a una regolamentazione fondata sulla classificazione dell’IA sulla base dei rischi per gli utenti e in particolar modo per la salvaguardia dei loro diritti fondamentali e la sicurezza nazionale.

Il testo del regolamento prevede norme per utenti e fornitori attraverso la divisione dei sistemi di IA in categorie di rischio: rischio inaccettabile, alto rischio, rischio limitato e rischio minimo. Il rischio inaccettabile è individuato in quei sistemi di intelligenza artificiale che rappresentano una minaccia alle persone e che vengono utilizzati in maniera intrusiva e discriminatoria minando i loro diritti fondamentali. In particolare, i sistemi a rischio inaccettabile sono da individuarsi in quelli che svolgono attività di manipolazione delle persone o di particolari categorie vulnerabili (e.g. bambini), che creano un sistema di social scoring, che utilizzano l’identificazione biometrica basata su caratteristiche sensibili e i sistemi di identificazione in tempo reale e/o da remoto come il riconoscimento facciale. In quanto inaccettabili, questi sistemi sono vietati all’interno dell’Unione Europea.

I sistemi ad alto rischio sono invece quelli che influenzano negativamente i diritti fondamentali e che sono dunque limitati e regolamentati, ma non vietati. In particolare, questa seconda categoria viene divisa in due sottosezioni. La prima include i sistemi di IA che si trovano all’interno di prodotti in commercio, la seconda fa riferimento a specifiche aree di utilizzo dell’IA quali: la gestione delle infrastrutture critiche; l’educazione; la gestione dei lavoratori e l’accesso al lavoro autonomo; i servizi essenziali pubblici e privati e benefici connessi; le forze dell’ordine; la migrazione, l’asilo e la gestione dei confini; l’assistenza legale e l’applicazione delle leggi.

Il regolamento prevede, inoltre, requisiti specifici per l’identificazione dei sistemi di intelligenza artificiale per finalità generiche, nonché la categorizzazione di alcuni sistemi a rischio limitato e che dunque devono assicurare la conformità con una serie più limitata di norme, in primis la trasparenza. Il testo include infine un esplicito riferimento a deroghe nell’ambito dell’applicazione della normativa sull’IA per finalità militari, di difesa e sicurezza nazionale.

La normativa si inserisce nel quadro europeo con lo scopo di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini, la sicurezza degli Stati membri e i principi e valori cardine dell’Organizzazione attraverso la regolamentazione di un’intelligenza artificiale che sia sicura, trasparente, tracciabile, non discriminatoria e sostenibile a livello ambientale, ma pur sempre sostenendo l’innovazione e la ricerca nel campo.

Il regolamento dovrà ora essere sottoposto a una verifica finale a livello linguistico-giuridico, ottenere l’approvazione formale del Consiglio ed essere adottato prima della fine della legislatura. Verrà successivamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE entrando in vigore venti giorni dopo e diventerà pienamente applicabile 24 mesi dopo la sua entrata in vigore con delle eccezioni: il ban totale verso i sistemi considerati a rischio inaccettabile verrà applicato già 6 mesi dopo l’entrata in vigore, il codice di condotta 9 mesi dopo, la conformità per i sistemi di IA con finalità generiche con i requisiti di trasparenza 12 mesi dopo e i sistemi ad alto rischio avranno tempo fino a 36 mesi dopo l’entrata in vigore per ottemperare agli obblighi previsti per la categoria.