Di Antonietta Confalonieri

Si scrive #privacy si legge #protezionedatipersonali, e con riguardo alla “riforma Cartabia” soprattutto dei dati giudiziari.

La riforma del processo penale ha ricevuto il parere favorevole dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, con il suggerimento di alcune garanzie per i dati delle persone coinvolte nel procedimento penale.

Il 1° settembre 2022 è stato pronunciato il Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Tra i diversi profili del parere viene qui evidenziato il passaggio in cui il Garante ritiene opportuno rafforzare la sicurezza e l’affidabilità dei collegamenti telematici previsti per la formazione degli atti giudiziari e per la partecipazione a distanza alle udienze. Proprio quest’ultimo argomento era stato portato all’attenzione dell’Autorità su iniziativa dell’Unione delle Camere Penali Italiane durante la pandemia, quando la situazione emergenziale ha introdotto le prime soluzioni da remoto.

Altro aspetto importante è quello riservato alla tutela del diritto all’oblio (art. 17 del Regolamento Europeo 2016/679) nel delicato bilanciamento con il diritto di cronaca giudiziaria (tema sul quale la giurisprudenza delle Corti Europee funge da bussola).

Come si legge nel comunicato stampa ufficiale “L’Autorità ha infine proposto di introdurre più incisive tutele per le persone destinatarie di provvedimenti di archiviazione o proscioglimento, definendo due nuove forme di “oblio”, peraltro in linea con il principio costituzionale della presunzione di innocenza. Una prima forma di “oblio” dovrebbe garantire la deindicizzazione preventiva dei provvedimenti giudiziari in modo da sottrarre il nome di indagati e imputati alle ricerche condotte tramite motori generalisti; una seconda forma dovrebbe intervenire, invece, nella fase successiva consentendo ai soggetti coinvolti di richiedere la sottrazione all’indicizzazione, ex post, dei propri dati contenuti nel provvedimento.”

E’ possibile consultare il testo integrale del parere del GPDP accedendo al link

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9802612