dalla Redazione
Con sentenza del 28 giugno del 2018, la Corte Europea dei diritti dell’uomo si era pronunciata sul merito relativamente ai ricorsi riuniti per G.I.E.M. S.r.l. e Altri c. Italia, condannando l’Italia per la violazione degli artt. 7, 6 § 2 della CEDU e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.
La pronuncia aveva ad oggetto la confisca c.d. urbanistica (disciplinata dall’art. 44 T.U. edilizia) di terreni caratterizzati da lottizzazione abusiva, compresi gli edifici su di essi insistenti. I ricorrenti – quattro persone giuridiche e una persona fisica – avevano lamentato la violazione della Convenzione, essendo stati i destinatari di una misura sostanzialmente penale lesiva del loro diritto alla proprietà, senza che però lo Stato italiano avesse rispettato i principi fondamentali del processo penale.
Lo Stato italiano veniva condannato per la violazione dell’articolo 1, Protocollo n. 1 alla CEDU nei confronti di tutti i ricorrenti, dell’articolo 7 CEDU in relazione ai ricorrenti persone giuridiche, e dell’articolo 6 § 2 CEDU nei confronti del ricorrente persona fisica. Riteneva la Corte, infatti, che la confisca urbanistica di terreni abusivi, che nei casi di specie era stata disposta in mancanza di condanna formale con accertamento della responsabilità penale, fosse in contrasto con i diritti garantiti dagli articoli 7 e 6 § 2 CEDU, a cui si aggiungeva la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in ragione della sproporzionalità della misura della confisca urbanistica, che in quanto misura obbligatoria lascia poco spazio a flessibilità.
Al tempo, la Corte si era riservata di decidere la quantificazione del danno successivamente. In data 12 luglio 2023, ben cinque anni dopo la sentenza sul merito, la Corte si è pronunciata sulle domande risarcitorie a titolo di equa riparazione avanzate dalle parti ricorrenti.
In particolare, ha riconosciuto per il ricorso Falgest S.r.l. e Gironda c. Italia, ovvero i due ricorrenti rappresentati dallo Studio Lana Lagostena Bassi Rosi, il risarcimento congiunto di € 700.000,00 per il danno patrimoniale e di €70.000,00 per le spese sostenute, in aggiunta a € 10.000,00 ciascuno per il danno non patrimoniale, per un totale complessivo di € 790.000,00.
La sentenza sull’equa riparazione può essere consultata integralmente qui.