di Letizia Valentina Lo Giudice

La sottoposizione di una persona ad amministrazione di sostegno, in assenza di un approfondito accertamento in ordine all’effettiva compromissione delle sue facoltà mentali costituisce un’applicazione abusiva e impropria dell’istituto che, producendo l’effetto di limitare ingiustificatamente la capacità giuridica dell’amministrato, si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall’art. 8 Cedu.

Così ha deciso il 6 luglio 2023 la Prima Sezione della Corte Edu a seguito del ricorso presentato dal sig. Calvi, nella qualità di cugino e amministratore di sostegno del sig. C.G. (secondo ricorrente). Il caso riguardava la lamentata indebita sottoposizione ad amministrazione di sostegno di quest’ultimo, a seguito del ricorso presentato dalla di lui sorella al giudice tutelare di Lecco, non già a causa di un suo comprovato decadimento fisico e mentale, bensì in ragione della sua presunta prodigalità e dissolutezza. Invero, il sig. C.G. pur essendo, a detta della stessa sorella, perfettamente in grado di badare a se stesso, aveva aderito ai dettami della vita francescana, conducendo un’esistenza molto semplice e donando il proprio denaro ai più bisognosi. Tale ultimo aspetto aveva determinato la germana del secondo ricorrente a richiedere la misura di cui agli art. 404 e ss. del codice civile. A seguito di ciò, il sig. C.G. era stato ricoverato presso una RSA ove aveva limitati contatti con il mondo esterno e una significativa riduzione della propria libertà di autodeterminazione.

A detta dei giudici di Strasburgo “quando sono in gioco implicazioni così importanti per la vita privata di una persona, il giudice deve soppesare attentamente tutti i fattori rilevanti per valutare la proporzionalità della misura da adottare: le necessarie garanzie procedurali in questo ambito richiedono di ridurre al minimo qualsiasi rischio di arbitrarietà”.

Difatti, privare una persona della capacità giuridica, anche parzialmente, è una misura molto grave che dovrebbe essere riservata a circostanze eccezionali. Quanto più le limitazioni della capacità giuridica incideranno su diritti intimi ed essenziali della persona interessata, tanto più sarà ristretto il margine di discrezionalità lasciato ai giudici al fine di disporre l’amministrazione di sostegno, specie se questa è posta a tutela di altri diritti di rango inferiore a quello compromesso dalla misura.

La Corte EDU ha rilevato “con preoccupazione che nel caso di specie le autorità hanno, in pratica, abusato della flessibilità dell’amministrazione di sostegno per perseguire finalità che la legge italiana assegna, entro limiti rigorosi, al T.S.O. essendo stato così aggirato il quadro legislativo del T.S.O. con un ricorso abusivo all’amministrazione di sostegno”.