di Antonietta Confalonieri

Green pass e Giustizia sono le 2 parole maggiormente usate o “google-ate” in quest’ultimo periodo.

Le nostre libertà (e la protezione dei dati personali è un diritto di libertà) sono ormai oggetto di un costante e intenso dibattito circa il difficile bilanciamento tra i vari diritti. Dall’accesso ai ristoranti a quello nelle aule giudiziarie, anche virtuali del processo telematico, o della pubblica amministrazione o allo spazio assicurativo o bancario, poco cambia sotto il profilo del trattamento dei dati personali, sanitari e giudiziari.

L’ultimo anno è stato caratterizzato da vari scambi di opinioni tra il Garante Protezione Dati Personali e il Ministero della Giustizia. L’ultimo in ordine di tempo riguarda il parere sullo schema di regolamento, predisposto dal Ministero, per il trattamento dei DATI GIUDIZIARI in una pluralità di ambiti e contesti.

Si va così completando il puzzle i cui tasselli già noti sono il GDPR 2016/679, il Codice privacy aggiornato, le Regole Deontologiche per gli avvocati e investigatori privati, per i giornalisti, per la ricerca scientifica e storica, per l’archiviazione e l’analisi statistica.

Il testo del Regolamento in preparazione al Ministero  intende rafforzare le tutele per le persone fisiche e definisce un insieme di garanzie minime e coerenti nei settori dove vengono trattati i dati giudiziari: dal mondo forense a quello del lavoro, dalla verifica dei requisiti di onorabilità a quella della solidità e affidabilità di soggetti privati, dall’ambito assicurativo a quello delle professioni intellettuali o della ricerca storica e statistica, oppure nella mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Con l’intento di consolidare le garanzie previste, il parere è arricchito da puntuali osservazioni.

In particolare, il Garante ha richiesto che le garanzie indicate siano previste come parametro di riferimento minimo anche per quei trattamenti che vengono svolti in ambito pubblico sulla base di norme differenti; ha, inoltre, chiesto che sia prestata particolare attenzione ai dati giudiziari raccolti da fonti aperte in caso di trattamenti svolti a fini di verifica della solidità, solvibilità ed affidabilità nei pagamenti.

Ed ancora, il Garante ha sottolineato che, nella maggior parte dei casi, il consenso dell’interessato non può essere considerato una base giuridica legittima per il trattamento dei dati giudiziari; questo aspetto vale soprattutto nella gestione del rapporto di lavoro dove il dipendente si trova in una posizione di disparità tale, rispetto al datore di lavoro, da non garantire una libera espressione del consenso.

Il Garante ha rilevato l’importanza di disciplinare anche i trattamenti svolti da soggetti no-profit, per finalità di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali, nonché quelli per finalità di accesso a sistemi o aree sensibili in determinati ambiti, particolarmente rilevanti nel contesto socio-economico attuale.

Nel sito ufficiale del Garante Privacy è possibile consultare il testo del “Parere su uno schema di regolamento recante l’individuazione dei trattamenti di dati personali relativi a condanne penali e reati e delle relative garanzie appropriate ai sensi dell’articolo 2-octies, comma 2, del Codice – 24 giugno 2021“ [doc. web n. 9682603]

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9682603