LA MEDIAZIONE
La conflittualità diffusa sommerge gli uffici giudiziari e l’approccio più comune utilizzato nel nostro ordinamento per ottenere la realizzazione della propria pretesa è l’instaurazione di un giudizio.
Tuttavia, in ragione dei tempi infiniti della nostra giustizia, che rendono soccombente anche la parte vittoriosa, nel nostro ordinamento – più che altrove – lo strumento di risoluzione alternativa delle controversie, introdotto dal D. Lgs. 28/2010, avrebbe la necessità di trovare ampia diffusione.
Il concetto di mediazione, in Italia, è spesso distorto dall’errato presupposto che mediare significhi rinunciare alle proprie pretese e accontentarsi di una soluzione transattiva dove si rinuncia a qualcosa a fronte di una parziale concessione dell’altra parte.
La mediazione è da considerarsi, invece, come una rinegoziazione in grado di soddisfare le esigenze di entrambe le parti.
Nella mediazione non occorre conformarsi al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: pertanto, le soluzioni alternative prospettabili sono molteplici, ma senza l’intervento della figura del Mediatore l’acredine tra le parti in conflitto porterebbe le stesse a rimanere ferme sulle proprie posizioni e poco inclini ad affidarsi ad un meccanismo di dialogo basato sulla buona fede.
Il bravo Mediatore riesce a condurre le parti ad una composizione ottimale della controversia che porti a soddisfare entrambe. L’attività svolta dal terzo imparziale comprende, ove le parti concordemente lo richiedano, la formulazione di una proposta in grado di risolvere e superare in conflitto.
A partire da marzo 2012 la Mediazione è divenuta obbligatoria in materia di: diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Il CENTRO PER LA NEGOZIAZIONE E MEDIAZIONE NEG-MED è un organismo di mediazione, istituito dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani (di seguito UFTDU) con Atto costitutivo approvato dall’Assemblea dei Soci del 22 dicembre 2010 e iscritto nell’apposito Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazioni costituito dal Ministero della Giustizia al n. progressivo 266.
Esso esercita tutte le funzioni previste dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in materia di negoziazione e mediazione civile e commerciale, con particolare attenzione alla risoluzione dei conflitti in cui sono in gioco diritti e bisogni fondamentali della persona. Attraverso l’organismo si cerca di implementare la cultura negoziale basata sull’esaltazione degli interessi confluenti e non sull’imposizione di quelli contrapposti. Il modus operandi del centro è quindi mirato a facilitare l’esecuzione spontanea di un accordo in quanto basata sul contesto che risulti più aderente all’interesse delle parti.