di Oriana Balsamo
Il 13 aprile 2023, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha depositato un parere consultivo ai sensi del Protocollo n. 16 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo su questioni emerse in un procedimento per l’adozione di un adulto. Difatti, la Corte Suprema finlandese aveva richiesto un parere consultivo non vincolante relativamente allo status e alle garanzie procedurali riconosciuti alla madre biologica nei procedimenti di adozione del figlio adulto con riguardo all’interpretazione degli artt. 6 e 8 CEDU.
In particolare, la questione giuridica riguardava l’accoglimento della richiesta di adozione del figlio C, ormai maggiorenne, da parte della zia con cui aveva convissuto sin dall’età di tre anni. Invero, le situazioni precarie di salute della madre biologica avevano determinato la custodia del figlio C da parte della zia durante la minore età. Più tardi, la zia procedeva alla richiesta di adozione dinanzi al Corte distrettuale nazionale di comune accordo con il futuro adottato al compimento della maggiore età. La Corte concedeva l’adozione ritenendo soddisfatte le condizioni per l’adozione di un adulto, ossia l’accudimento del bambino minorenne da parte dell’aspirante adottante o un rapporto intercorrente fra adottante e adottato paragonabile a quello tra figlio e genitore biologico.
A tal riguardo, la madre biologica presentava dapprima le sue osservazioni in giudizio contestando la presenza delle suddette condizioni e proponeva successivamente opposizione contro l’accoglimento dell’adozione perché basata su ragioni meramente fiscali ed ereditarie. La Corte d’appello rigettava il reclamo ritenendo la madre biologica estranea al processo di adozione intercorrente fra aspirante adottante, la zia, e aspirante adottato, figlio maggiorenne C. A seguito di ricorso, la Corte Suprema finlandese chiedeva ai giudici di Strasburgo se la madre dovesse essere sentita nel corso del procedimento dinanzi la corte distrettuale e altresì riconosciuta parte del procedimento in virtù degli artt. 6 e 8 della Convenzione.
Dapprima, la Corte di Strasburgo ha analizzato in una prospettiva comparata le regole relative ai procedimenti di adozione degli adulti presenti nei singoli Stati membri, valutando se tali procedure incidessero sulla vita privata e familiare delle madri biologiche ex art. 8 CEDU. La Corte ha risposto chiarendo che il procedimento di adozione di un adulto incide in misura ancora più ampia sul diritto alla vita privata e familiare dell’adottante e dell’adottando. I giudici di Strasburgo hanno interpretato l’art. 8 nel senso che non impone agli Stati di considerare la madre biologica come parte processuale del giudizio di adozione di un adulto. Difatti, la partecipazione della madre al procedimento di adozione veniva inteso come ‘’osservazioni rilasciate da testimone’’ non riconoscendole dunque il diritto ad opporsi.
La Corte ha ritenuto le osservazioni rilasciate dalla madre biologica necessarie ai soli fini dell’accertamento delle condizioni per procedere ad adozione di adulto, ossia la verifica della qualità dei rapporti tra la madre biologica e l’adottante. Pertanto, la Corte ha rilevato che l’ordinamento interno non prevedeva alcun diritto procedurale della madre biologica e la non applicabilità dell’art. 6 al caso concreto. Di conseguenza, seppur alcuni Paesi assicurano ad oggi la qualità di parte processuale del giudizio alla madre biologica, la Corte con il parere del 13 aprile 2023 riconosceva un ampio margine di apprezzamento agli Stati nel regolamentare le procedure di adozione di un adulto.