di Emilio Robotti
All’esito dell’udienza del 12 gennaio 2022, la Corte Costituzione ha diramato un comunicato stampa con il quale anticipa di aver ritenuto incostituzionali le discipline del bonus bebè (articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e successive proroghe) e dell’assegno di maternità (articolo 74 del d. Lgs. n. 151/2001).
La questione era stata posta al Giudice Costituzionale dalla Corte di Cassazione, che dubitava della legittimità delle due norme perché entrambe le prestazioni sono subordinate, per gli stranieri extracomunitari, alla condizione di essere titolari del permesso per soggiornanti U.E. di lungo periodo.
Inoltre, la decisione fa seguito alla Sentenza della Corte di Giustizia U.E. del 2 settembre 2021 (C-350/20), che ha risposto ai quesiti posti il 30 luglio 2020 dalla stessa Corte Costituzionale italiana con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 182. La Corte di Giustizia ha infatti affermato che la normativa italiana non è compatibile né con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, né con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/Ue, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.
In attesa di conoscere le motivazioni, il comunicato stampa della Corte Costituzionale anticipa che le discipline del bonus bebè (articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e successive proroghe) e dell’assegno di maternità (articolo 74 del dlgs n. 151/2001) sono illegittime per contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione e con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.