di Letizia Valentina Lo Giudice
Nella seduta del 30 marzo 2023 il Parlamento Europeo ha votato l’emendamento presentato da Renew Europe a una proposta di risoluzione sulla “Situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea” formulata nell’ambito della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. In particolare il documento «condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al comune di Milano di non registrare più i figli di coppie omogenitoriali; ritiene che questa decisione porterà inevitabilmente alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli; ritiene che tale azione costituisca una violazione diretta dei diritti dei minori, quali elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989; esprime preoccupazione per il fatto che tale decisione si iscrive in un più ampio attacco contro la comunità LGBTQI + in Italia; invita il governo italiano a revocare immediatamente la sua decisione».
La questione si è posta a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, la n. 38162 del 20 dicembre 2022, che ha affermato l’impossibilità di trascrivere atti di nascita formati all’estero e riguardanti minori nati da coppie che hanno fatto ricorso alla tecnica della GPA (gestazione per altri) riconoscendo al genitore intenzionale la medesima posizione del genitore biologico. Ciò poiché, a parere della Cassazione, il ricorso alla tecnica della maternità solidale quale che sia lo scopo o la modalità concreta di attuazione «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane». Osterebbe all’automatica trascrivibilità dell’originario atto di nascita formatosi in uno stato estero, il limite dell’ordine pubblico, che impedisce all’atto stesso di produrre effetti anche sul territorio italiano, malgrado sia conforme alla legge del paese che lo ha emanato. Con riferimento ai diritti del minore, la stessa sentenza precisa che «l’ineludibile esigenza di assicurargli i medesimi diritti degli altri bambini è garantita attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983 in quanto, allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello “status” di figlio, al legame di fatto con il “partner” del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita».
Sulla scorta di tale pronuncia, il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 3 del 19 gennaio 2023 con la quale ha richiesto a tutti i Prefetti di vigilare sull’attuazione di tale decisione e «fare analoga comunicazione ai Sigg.ri Sindaci, al fine di assicurare una puntuale ed uniforme osservanza degli indirizzi giurisprudenziali espressi dalle Sezioni Unite negli adempimenti dei competenti Uffici».
Tuttavia, il Prefetto di Milano è andato oltre la richiesta ministeriale, sollecitando il Sindaco Beppe Sala a sospendere la trascrizione di tutti gli atti di nascita di bambini nati da coppie dello stesso sesso a prescindere dalla tecnica procreativa impiegata.
Questo mutato approccio politico al tema della tutela dei minori nati mediante il ricorso a pratiche riproduttive non riconosciute in Italia – o riconosciute entro certi limiti – comporta una gravissima e preoccupante violazione dei loro diritti oltre che conseguenze, sul piano pratico, alquanto allarmanti. Basti pensare alla circostanza che il figlio di una coppia omogenitoriale, secondo questa impostazione, potrebbe essere riconosciuto esclusivamente dal genitore biologico, rimanendo legalmente estraneo al genitore intenzionale e conseguentemente privato di tutti i diritti esercitabili nei confronti di quest’ultimo. Nel peggiore dei casi dovremmo immaginare il figlio che rimanga orfano a seguito della morte del genitore biologico e pur essendo stato allevato dal genitore intenzionale, venga posto in stato di adottabilità.
Eppure la Corte Costituzionale già con le sentenze n. 32 e 33 del 2021 aveva lanciato un monito al legislatore italiano invitandolo a colmare questi vuoti di tutela. Perché è pur vero che la Corte di Cassazione aveva da lungo tempo suggerito la strada dell’adozione in casi particolari per il genitore non biologico e la Consulta ne aveva ampliato l’ambito di applicazione con sentenza n. 79 del 28.03.2022 estendendo gli effetti dell’adozione in casi particolari anche al rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante, ma tale strumento non è comunque idoneo a garantire una tutela sufficiente al minore alla stregua dei principi CEDU di cui all’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e art. 14 (divieto di discriminazione). A parere della Corte Costituzionale l’unico ed effettivo strumento di tutela da attuare non può che essere il riconoscimento dello status di figlio.
In sintesi, l’attuale situazione tracciata dal Prefetto di Milano prevede che i bambini nati all’estero a seguito di GPA, potranno essere riconosciuti all’anagrafe italiana dal solo genitore che vi sia legato geneticamente. I bambini procreati all’estero da due donne tramite fecondazione assistita eterologa, ma nati in Italia, potranno essere riconosciuti soltanto dalla donna che ha partorito, l’unica ad essere riconosciuta quale madre dall’ordinamento.
Nell’attesa di un intervento organico da parte del legislatore che ponga definitivamente fine alla disparità di trattamento dei figli nati da coppie omoaffettive o da coppie anche eterosessuali che abbiano fatto ricorso alla gestazione per altri, si auspica che i Sindaci italiani, sulla scorta della risoluzione del Parlamento Europeo, riprendano l’attività di trascrizione e iscrizione degli atti di nascita di tutti i bambini per cui ne venga fatta richiesta.