di Massimo Benoit Torsegno
Il caso, di sicuro interesse per l’affinità delle questioni sollevate nel ricorso, con le problematiche poste dal processo telematico nel nostro ordinamento, riguarda l’obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica e-barreau.fr per proporre ricorso per l’annullamento di una sentenza arbitrale.
Infatti, mentre la Corte d’Appello aveva ritenuto ricevibile il ricorso, che il ricorrente aveva presentato su carta in quanto il formulario informatico online non permetteva di specificare la natura del ricorso e la qualità delle parti, la Corte di Cassazione aveva annullato la pronuncia, poichè il ricorso non era stato trasmesso in via telematica come previsto dall’art. 930-1 del Codice di Procedura Civile francese.
Il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione, aveva, quindi, adito la Corte Europea dei Diritti Umani, la quale ha accolto il ricorso, ritenendo che, a seguito della decisione della Cassazione, il ricorrente era stato privato della possibilità di ottenere il controllo di legittimità della sentenza arbitrale.
La Corte, dopo aver premesso che, in base al combinato disposto degli artt. 930 co. 1 e 1495 del Codice di procedura civile, che impongono esplicitamente la trasmissione degli atti per via elettronica, non ci sono ragioni per discostarsi dalla conclusione cui è pervenuta la Corte di Cassazione francese, e che l’obbligo di ricorrere alla trasmissione elettronica riguarda le procedure in cui è obbligatoria l’assistenza di un avvocato ed avviene tramite un servizio accessibile a questi ultimi, osserva che non è irragionevole esigere l’utilizzo di tale servizio da professionisti del diritto che già utilizzano, da lungo tempo, gli strumenti informatici.
Rileva, tuttavia, che, nel caso di specie, il deposito elettronico del ricorso presupponeva il completamento di un formulario con l’utilizzo di nozioni giuridiche improprie e che il Governo francese non ha provato fossero state messe a disposizione degli utilizzatori precise informazioni relative alle modalità di proposizione dei ricorsi, giungendo alla conclusione che nel depositare un ricorso cartaceo il ricorrente non aveva agito imprudentemente e non poteva, quindi, essere ritenuto responsabile di un errore procedurale.
Occorre, infatti, tenere in considerazione che le conseguenze concrete derivanti dal ragionamento della Corte di Cassazione appaiono particolarmente rigorose e che facendo prevalere l’obbligo di inviare per via elettronica il ricorso alla Corte d’Appello, senza tenere conto degli ostacoli pratici contro cui si era scontrato il ricorrente, essa aveva dimostrato un formalismo che non è imposto da garanzie di sicurezza giuridica e di buona amministrazione della giustizia, e che, d’altra parte, deve, comunque, essere considerato eccessivo.
In conclusione, il ricorrente si era visto imporre un onere sproporzionato che incrina il giusto equilibrio tra lo scopo legittimo di assicurare il rispetto delle condizioni formali per adire la giurisdizione, da un lato, ed il diritto di accesso alla giustizia, dall’altro, con conseguente violazione del primo comma dell’art. 6 della Convenzione.