di Maurizio de Stefano
Con le sentenze n. 14 e 15 del 9 febbraio 2023, la Corte Costituzionale italiana ha dichiarato legittimo l’obbligo di vaccinazione imposto agli operatori sanitari, perché l’obiettivo era quello di prevenire la diffusione del virus e di salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario.
In particolare, con la sentenza n.14 del 2023 la Corte ha statuito che il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo operatore sanitario, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all’indennizzo.
Invece, con la sentenza n.15 del 2023 la Corte ha statuito che stante il maggior rischio di contagio, sia per sé stessi che per la collettività, correlato all’esercizio delle professioni sanitarie, era costituzionalmente legittima anche la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori del settore sanitario che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola.
Infine, e questo è l’aspetto più rilevante e delicato, la Corte ha giustificato anche la non erogazione al dipendente sospeso della retribuzione, né di altro compenso o emolumento e neppure di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, come previsto in caso di sottoposizione a procedimento penale o disciplinare.