di Mario Melillo
La Corte EDU, nella sentenza BEG S.P.A. c. Italia del 20 maggio 2021, interviene sulla delicata questione dell’imparzialità dell’organo giudicante, quale cardine primario del giusto processo.
Lo fa in materia arbitrale, dunque nell’ambito della giustizia cognitiva privata, laddove cioè la terzietà del giudicante rivela profili di vulnerabilità proprio a causa del peculiare ruolo dell’arbitro: non munito della garanzia “istituzionale” derivante dall’appartenenza all’Ordinamento giudiziario, ma investito di un munus di natura negoziale che acquisisce il carattere di terzietà nei limiti del mandato ricevuto dalle parti.
Nel caso in esame, patrocinato dallo Studio legale Lana Lagostena Bassi Rosi, uno dei componenti del Collegio arbitrale aveva in precedenza rivestito il ruolo di consigliere di amministrazione ENEL (in una società derivata da una delle parti in giudizio).
Lo stesso aveva coerentemente omesso di fornire la richiesta disclosure di assenza di legami con ciascuna delle parti in contesa all’atto dell’investitura del Collegio, in seno al quale era stato nominato arbitro proprio dalla parte coinvolta dal conflitto di interessi dovuto ai trascorsi quale consigliere di amministrazione di una società ad essa collegata (ENELPOWER).
Quanto ai rimedi interni, l’istanza di ricusazione aveva sortito insuccesso, avendo la Cassazione rilevato che il legame non essendo “attuale”, non comportava alcun immanente coincidenza di interessi ad una determinata soluzione della causa.
I giudici di Strasburgo, al contrario, specificano che il giusto processo di cui all’art. 6 CEDU (le cui guarentigie investono anche le procedure arbitrali), stante non può prescindere da un attento esame sulla “indipendenza” dell’organo giudicante, tanto che si tratti di giudice “togato” quanto di collegio arbitrale, sì da garantirne l’imparzialità da verificare in termini “soggettivi”, vale a dire indagando se ciascun membro del collegio sia anche solo potenzialmente immune da “outside pressures”, ed anche in termini oggettivi, assicurandosi cioè “se la corte offra, in particolare attraverso la sua composizione, garanzie sufficienti tali da escludere ogni legittimo dubbio sulla sua imparzialità”.
Ed è proprio sotto l’aspetto “oggettivo” che la Corte EDU ha ravvisato il vulnus di imparzialità del Collegio arbitrale, attesi i trascorsi professionali dell’arbitro incontestabilmente legati ad una delle parti in contesa.