di Antonietta Confalonieri
Nella scorsa primavera la Corte di giustizia dell’Unione europea ha pronunciato una sentenza in una vicenda che riguardava l’Estonia (Grande Chambre 2.03.2021/ causa C-746/18 / Direttiva 2002/58/CE Comunicazioni elettroniche) ma ha richiamato l’attenzione dei giuristi italiani, in virtù degli effetti diretti e riflessi sul sistema processuale italiano (https://www.unionedirittiumani.it/news/data-retention-e-giustizia-penale/ )
Preso atto della urgenza di garantire lo svolgimento delle indagini in modo corretto alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Lussemburgo, il Governo italiano è intervenuto con Decreto Legge n. 132 del 30 settembre 2021 recante “Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP”
E’ stato preventivamente acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, come dispone il regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs 18.05.2018, n. 51, attuativo della direttiva (UE) 2016/680.
La penna del legislatore ha integrato e modificato l’art. 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 2003) affidando al giudice (come evidenziato dal Collegio europeo) il potere di intervenire nella sfera delle libertà della persona.
La modifica è stata necessaria per garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale ed in particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un’autorità giurisdizionale.
La novella prevede che l’acquisizione dei dati presso il fornitore, avvenga esclusivamente con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private. In caso di urgenza è prevista la nota procedura del decreto del PM seguito dalla convalida del giudice.
Devono sussistere SUFFICIENTI indizi di reato e le indagini devono riguardare l’accertamento di reati puniti severamente (ergastolo o reclusione non meno di 3 anni) oppure si deve trattare di forme gravi di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono. Rimane fermo il rispetto del termine di conservazione dei tabulati presso il fornitore previsto per legge.
L’ultima parte della norma richiama le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato (affermati negli artt. 15-22 GDPR 2016/679) garantite nel Codice privacy.