di Rainer Maria Baratti
Negli ultimi anni la Grecia ha progettato un programma di polizia per la raccolta di dati biometrici delle persone in partnership con Intracom Telecom. È del dicembre 2019 l’annuncio della polizia greca della firma del contratto con la società di telecomunicazioni globale per contribuire a creare il programma dal titolo “Smart policing”. Il programma ha un costo stimato di 4,5 milioni di euro e sarà finanziato per il 75% dal “Fondo per la sicurezza interna” della Commissione europea. Attualmente non ci sono però ancora indicazioni su quando il programma verrà attivato ufficialmente.
Recentemente l’organizzazione non governativa (ONG) Human Rights Watch ha dichiarato che il rischio è quello di amplificare le dinamiche discriminatorie già in atto nel Paese poiché l’intenzione delle forze dell’ordine greche sarebbe quella di utilizzare i dati biometrici raccolti su vasta scala attraverso il supporto dei database della polizia, dell’immigrazione e del settore privato. A destare la preoccupazione è l’atteggiamento della polizia greca durante la pandemia: fermi e perquisizioni arbitrarie, spesso discriminatorie, di migranti e minoranze emarginate. Secondo Human Rights Watch, inoltre, il rilevamento dei dati biometrici potrebbe favorire e aumentare la pratica del Racial Profiling.
Grazie a “Smart policing” le forze dell’ordine riceveranno dispositivi intelligenti con un software integrato per consentire la scansione delle targhe dei veicoli, raccogliere le impronte digitali e scansionare i volti. Dopo la raccolta, i dati potranno essere immediatamente confrontati con quelli già archiviati in 20 database di autorità nazionali e sovranazionali. In base alle specifiche tecniche del progetto, il sistema cancellerà immediatamente le scansioni delle impronte digitali se non vi è corrispondenza con gli altri database, mentre se il sistema trova una corrispondenza i dati saranno conservati per un periodo di tempo non ancora specificato. Secondo quanto dichiarato dalle stesse autorità greche, “Smart policing” è un modo più efficiente per identificare i migranti sprovvisti di documenti.
Human Rights Watch inoltre denuncia che anche quando i migranti o altre minoranze emarginate sono in possesso di documenti, la polizia sovente procede ad arresti arbitrari e trattiene quest’ultimi in una stazione di polizia per ore, in attesa di verificare la loro identità e il loro status legale. Tale pratica è stata frequentemente utilizzata per prendere di mira in modo discriminatorio le persone sulla base della razza, della nazionalità o dell’etnia. Secondo l’ONG la raccolta dei dati biometrici potrebbe aumentare l’utilizzo di queste strategie da parte della polizia. Di fatti le stesse autorità greche hanno dichiarato che attraverso questo programma il numero di fermi giornalieri è destinato ad aumentare.
Allo stato attuale, per come formulato, il programma “Smart policing” inoltre non sarebbe conforme alla direttiva dell’Unione europea 2016/680 del 27 aprile 2016 “relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”. All’art. 8, co. 2, si afferma che “il diritto dello Stato membro che disciplina il trattamento nell’ambito di applicazione della presente direttiva specifica quanto meno gli obiettivi del trattamento, i dati personali da trattare e le finalità del trattamento”. Inoltre all’art. 10 viene prevista una maggiore tutela per il trattamento di categorie particolari di dati personali in quanto si afferma che “Il trattamento di dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, e il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati relativi alla salute o di dati relativi alla vita sessuale della persona fisica o all’orientamento sessuale è autorizzato solo se strettamente necessario, soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato e soltanto: a) se autorizzato dal diritto dell’Unione o dello Stato membro; b) per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica; o c) se il suddetto trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall’interessato”.