di Silvia Marchetti
Con la sentenza Succi e altri c. Italia la Corte europea dei diritti dell’uomo condannava l’Italia per violazione dell’articolo 6 § 1 CEDU (diritto di acceso ad un tribunale).
Nella fattispecie i ricorrenti, con tre ricorsi separati, adivano la Corte lamentando la violazione dell’articolo 6 § 1 della CEDU sostenendo che il rigetto dei loro ricorsi per motivi di diritto da parte della Corte di Cassazione fosse addebitabile ad un’applicazione eccessivamente formalistica delle norme relative al contenuto del ricorso.
La Corte di Strasburgo si è trovata quindi a valutare se la pronuncia stessa di inammissibilità di un ricorso in Cassazione possa intaccare la sostanza del diritto del ricorrente ad adire un tribunale, stabilendo se le stringenti condizioni imposte per la redazione di un ricorso in Cassazione perseguissero, nei casi di specie, uno scopo legittimo e proporzionato nel bilanciamento tra il principio di buona amministrazione della giustizia e il diritto di accesso al tribunale per la tutela dei propri diritti.
Nella sentenza in esame la Corte, dopo un’attenta analisi, ha ritenuto legittimo il principio di autosufficienza del ricorso così come espresso dalla Corte di cassazione: esso, infatti, tende a semplificare l’attività del nostro giudice di legittimità e, allo stesso tempo, ad assicurare la certezza del diritto, nonché la buona amministrazione della giustizia.
Tuttavia, dopo un esame in concreto dell’applicazione dell’anzidetto principio, la Corte di Strasburgo nel primo dei tre casi (n. 55064/11) ha ritenuto effettivamente sussistente la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU, constatando l’eccessivo formalismo adottato dalla Corte nostrana.
La lettura del ricorso in Cassazione dimostrava infatti che i requisiti di ammissibilità del ricorso erano stati rispettati e che i passaggi pertinenti della sentenza impugnata erano stati riprodotti e che, nel citare i documenti della procedura di merito utili per sviluppare il suo ragionamento, il ricorrente aveva trascritto i brani pertinenti e indicato i riferimenti ai documenti originali, così permettendone l’identificazione tra quelli depositati con il ricorso.
In questo senso la Corte ha ritenuto assolto il principio di autosufficienza del ricorso, sancendo l’illegittimità del rigetto dello stesso da parte della Corte di cassazione e condannando così l’Italia per la violazione dell’articolo 6 § 1 CEDU.
Il formalismo richiesto per la redazione dei ricorsi dinanzi alla Corte di cassazione, in virtùdel principio di autonomia garantisce un uso appropriato e più efficiente delle risorse disponibili, tuttavia i diritti garantiti dalla Convenzione, ivi incluso quello di accesso a un tribunale (art. 6 CEDU) devono essere concreti ed effettivi e non teorici e illusori: le norme che limitano l’accesso a un tribunale e le procedure per le impugnazioni devono essere chiare, prevedibili e proporzionate.