di Emilio Robotti
La Sentenza in oggetto (Sy c. Italia) giunge dopo il provvedimento ad interim con il quale la Corte EDU aveva ordinato all’Italia di individuare una soluzione alternativa al collocamento del sig. Sy in carcere anziché in REMS, ove avrebbe dovuto essere inviato, a causa della sua patologia, su ordine dell’Autorità giudiziaria Italiana.
La Corte di Strasburgo ha accertato la violazione dell’art. 3 (proibizione di trattamenti inumani o degradanti), violazione dell’art. 5§1 (diritto alla libertà ed alla sicurezza personale), dell’art. 5§5 (diritto ad un risarcimento), dell’art.6§1 (diritto da un giusto processo), dell’art. 34 (diritto ad un ricorso individuale).
La decisione riguarda il caso di un cittadino italiano, sofferente di un disturbo della personalità e di disturbo bipolare, rimasto in carcere per quasi due anni, nonostante il giudice italiano avesse accertato che il suo stato di salute mentale era incompatibile con la detenzione in carcere ed avesse ordinato il trasferimento in una REMS (la struttura di ricovero e cura prevista dalla Legge N. 81/a seguito della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari).
Il sig. Sy è infatti stato trasferito finalmente in una REMS solo a seguito di un provvedimento ad interim richiesto dal ricorrente, peraltro eseguito, come ha rilevato la Corte EDU, con inammissibile ritardo di oltre 35 giorni, violando l’art. 34 della Convenzione come accertato dalla Corte di Strasburgo.
La sentenza ricorda che in numerose occasioni la Corte EDU ha affermato che i governi nazionali debbono organizzare il proprio sistema carcerario in modo da assicurare il rispetto della dignità dei detenuti, indipendentemente da ogni difficoltà di tipo economico o logistico e che a fronte di tale obbligo, il governo italiano ha omesso, in assenza di posti disponibili in REMS (il motivo che di fatto ha determinato la detenzione in carcere del sig. Sy per quasi due anni), di trovare una qualsiasi soluzione alternativa alla detenzione in carcere. Il vero e proprio difetto sistemico italiano relativo alle lunghe liste di attesa per l’ingresso in REMS dei pazienti psichiatrici autori di reato ha originato anche una questione di costituzionalità innanzi la Corte costituzionale con riferimento agli art. 206 e 222 C.P, all’art. 3 ter D.L. 22.12.2011 n. 211, ed al D.L. 31.3.2014 n. 52 (sent. n. 22/2022) che è oggetto di commento in altra parte della presente newsletter (https://www.unionedirittiumani.it/newsletter/corte-costituzionale-rems/)