Oggi, 22 ottobre, è entrato in vigore il Decreto-legge n. 130/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 ottobre 2020 e recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis,391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
Atteso da svariati mesi e noto all’opinione pubblica come “decreto immigrazione”, il decreto interviene in svariate materie, modificando anzitutto i c.d. decreti sicurezza del 2018 e 2019, che avevano a loro volta modificato alcune norme contenute nel Testo unico sull’immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998), nonché la legge n. 91/1992 in materia di cittadinanza e i D. Lgs. n. 25/2008 e D. Lgs. n. 142/2015 (attuativi della direttiva UE c.d. Procedure e della direttiva UE c.d. Accoglienza del Sistema europeo comune di asilo).
In altre parole, il c.d. nuovo decreto immigrazione prevede una serie di modifiche, apportate a diverse fonti normative, su tematiche sensibili, che non si limitano alla disciplina in materia d’immigrazione, ma riguardano anche la protezione internazionale e nuove ipotesi di protezione speciale, il soccorso in mare, degli aspetti relativi alla disciplina in materia di cittadinanza e all’accoglienza dei richiedenti asilo.
In materia di immigrazione, il decreto è intervenuto, anzitutto, sui permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Alle categorie di permessi già convertibili, sono state aggiunte le nuove ipotesi permesso per protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi e assistenza ai minori.
Quanto poi alla protezione internazionale, il nuovo decreto ha stabilito delle modifiche procedurali e sostanziali alla previgente disciplina. Le prime hanno modificato le modalità di svolgimento degli esami prioritari, delle procedure accelerate, nonché della gestione delle domande reiterate in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento.
Sul piano sostanziale, sono state estese le categorie di soggetti che possono beneficiare di permessi di soggiorno per protezione speciale. Quest’ultima tipologia costituirà una sorta di nuova categoria residuale di protezione rispetto alle due forme di protezione internazionale (lo status di rifugiato e la protezione internazionale), tanto da far parlare, nei primi commenti, di un sostanziale ritorno alla categoria della precedente protezione umanitaria, pur sotto altra veste terminologica.
Nella specie, la nuova normativa prevede che non possa essere espulso o respinto e piuttosto meriti protezione, per l’appunto speciale, non solo, come già era previsto sino ad oggi, la persona che rischiava di subire torture, ma anche: i) chi rischia di subire trattamenti inumani o degradanti nel paese d’origine e ii) chi rischia la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare nel territorio nazionale. Inoltre, la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata ampliata da 1 anno a 2 anni.
Infine, sempre in materia di protezione complementare, è stata ampliata la nozione del permesso di soggiorno per calamità naturale: attuale presupposto per la concessione del permesso è adesso la semplice esistenza di una situazione di “grave” calamità. In altre parole, non si richiede più che lo stato di calamità sia eccezionale e transitorio come in precedenza, in un probabile tentativo di apertura alla protezione dei c.d. migranti ambientali (normando quanto già preconizzato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione).
Tra le note positive, viene altresì espressamente prevista l’iscrizione del richiedente protezione internazionale nell’anagrafe della popolazione residente.
Quanto alla questione del soccorso in mare, in seguito alle pesanti critiche ricevute sul punto dal secondo decreto sicurezza, la nuova disciplina è intervenuta modificando il quadro dei divieti e dei limiti di navigazione per le imbarcazioni delle ONG. In particolare, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e dei trasporti ed informato il Presidente del Consiglio, può ancora limitare o vietare l’ingresso e il transito in acque territoriali a navi non militari o governative non commerciali. Tuttavia, il decreto prevede una deroga a tale divieto o limite di navigazione, nell’ipotesi di navi che abbiano effettuato soccorsi a norma delle convenzioni internazionali, e che abbiano comunicato le operazioni alle autorità competenti nazionali o del loro stato di bandiera.
Negli altri casi, invece, di “inosservanza del divieto o del limite di navigazione”, è prevista la comminazione di multe che vanno da 10mila a 50mila euro. Si ricorda che, precedentemente al nuovo decreto, in caso di violazione del divieto di cui sopra, era prevista un’ammenda amministrativa, con un limite superiore all’attuale multa (fino a un milione per chi avesse salvato i migranti in mare). Infine, con il nuovo decreto, non è più previsto il sequestro dell’imbarcazione entrata in acque territoriali in maniera irregolare.
Per quanto riguarda la normativa in materia di cittadinanza, il decreto ha modificato la legge n.91 del 1992, riducendo il tempo di attesa della risposta alla domanda per l’acquisto della cittadinanza italiana da quattro a tre anni, un risultato comunque insoddisfacente alla luce del fatto che la formulazione originaria della legge del 1992 stabiliva una durata di due anni (ed era stato aumentato a quattro anni dal decreto sicurezza del 2018 sopramenzionato). Inoltre non è abrogata la norma che prevede la revoca della cittadinanza per chi l’ha acquisita, in caso di condanna definitiva per reati collegati al terrorismo, creando una discriminazione odiosa rispetto a chi è cittadino italiano iure sanguinis.
Infine, in materia di accoglienza, è stato creato il nuovo Sistema di accoglienza e integrazione, che sostituisce il SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), ritornando a un sistema simile ai vecchi SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Tuttavia, le funzioni di prima assistenza o soccorso verranno gestite nei centri governativi ordinari e straordinari istituiti dal Ministro dell’Interno, quindi attraverso i grandi e largamente disfunzionali centri di prima accoglienza che abbiamo imparato a conoscere. La successiva fase di accoglienza, invece, viene affidata agli enti locali e si articolerà in due livelli di servizi, distinti a seconda che si tratti di soggetti richiedenti protezione internazionale (per i quali la normativa torna appunto a prevedere forme di accoglienza in precedenza eliminate dal decreto sicurezza del 2018) ovvero titolari della stessa. Nel primo caso sono previsti servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica nonché di mediazione linguistico-culturale, nel secondo caso si aggiungono servizi di integrazione del soggetto, tra cui l‘orientamento al lavoro e la formazione professionale. Inoltre, il decreto ha reso potenziali beneficiari dei suddetti servizi anche i titolari di una serie di permessi di soggiorno speciali (protezione speciale, protezione sociale, violenza domestica, calamità, particolare sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile, casi speciali).
Il nuovo decreto ha dunque nuovamente inciso sul precedente impianto normativo in materia di immigrazione e asilo riformando e, per lo più, abrogando le modifiche introdotte dai cosiddetti “decreti sicurezza”, pur mantenendone alcuni profili criticabili. I tempi di attesa per l’ottenimento della cittadinanza sopra evidenziati, così come il mantenimento della criminalizzazione del soccorso marittimo sono tra questi. In ogni caso, il contenuto può ritenersi complessivamente soddisfacente e il decreto è indubbiamente un passo verso un trattamento della politica migratoria quale evento strutturale e non meramente emergenziale.