di Antonietta Confalonieri
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 172 del 20 luglio 2021 il decreto che sin dalla fine del 2020 ha voluto istituire il reddito di libertà per le donne vittime di violenza e in difficoltà economica.
Lo strumento di welfare – creato con il d.PcM 17 dicembre 2020 – è finanziato attraverso un Fondo istituito mediante l’incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, comma 3, d.l. n. 223/2006, conv. in l. n. 248/2006). Le risorse “ono finalizzate a contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà”
La misura di sostegno – che dura massimo 1 anno – prevede un assegno mensile da 400 euro per le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza “riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia”.
Le donne interessate possono presentare istanza all’INPS con apposito modello e autocertificazione. L’istanza deve recare in allegato la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza, da cui risulti l’attestazione del percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Il Reddito di libertà “è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di cittadinanza”.