di Giuseppe Licastro
Una recentissima ordinanza del Tribunale di Bologna (ivi il testo, p. 1 ss.) ha accolto l’istanza – sollevata dalla difesa – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: si pone all’attenzione della Corte di Lussemburgo l’interpretazione dell’art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sia in relazione all’art. 12 del Testo Unico Immigrazione, sia per quanto riguarda la validità del c.d. facilitators package (ossia la direttiva 2002/90/CE sul favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali e la decisione quadro 2002/946/GAI sulla repressione penale del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali).
L’ordinanza del Tribunale di Bologna attiene alla vicenda di una donna di origine congolese imputata ex art. 12 comma 1 del Testo Unico Immigrazione (favoreggiamento dell’immigrazione irregolare), in concorso con il delitto di possesso di documenti falsi, ossia, il proprio passaporto nonché i passaporti di due minori (rispettivamente, della figlia e della nipote, accompagnate ovviamente dalla donna imputata), documenti esibiti all’aeroporto di Bologna (ove di interesse, sul fenomeno dell’immigrazione irregolare per via aerea, v. una ricerca – un po’ datata, del 2010 – dal titolo La SEA Aeroporti di Milano e i controlli sull’immigrazione irregolare: pratiche e buone prassi, ove si registra, tra le modalità di ingresso illegale attraverso la frontiera aerea, l’utilizzo di documenti falsi: cfr. p. 12 la sintesi della ricerca – plausibilmente, predisposta dalla SEA Aeroporti di Milano -, che si concentra sull’aeroporto di Milano Malpensa; per inciso: ho avuto la possibilità, all’epoca, di fare parte del gruppo di ricerca).
Da tenere presente che la donna imputata ha aggiunto nel corso del processo un “dettaglio” – da non tralasciare – ossia, di essere fuggita dal Paese di provenienza al fine di sottrarsi alle minacce di morte che sono state rivolte a lei e alla propria famiglia; ha altresì allegato prova della domanda di protezione internazionale presentata nelle settimane successive all’ingresso irregolare (in Italia).
Da notare (v. il punto 20, nota 5, dell’ordinanza) che le argomentazioni sviluppate dal giudice del Tribunale di Bologna riecheggiano (anche) le tesi sostenute dalla dottrina (S. Zirulia 2020, p. 143 ss., p. 156 ss.) nel contributo dal titolo eloquente Non c’è smuggling senza ingiusto profitto.
Da menzionare che la medesima istanza è stata respinta dal Tribunale di Trapani nel corso (della fase) dell’udienza preliminare sul caso Iuventa, poco tempo addietro, nel mese di giugno scorso (in estrema sintesi: l’equipaggio della Iuventa è stato accusato di favoreggiamento dell’ingresso irregolare nonché di collusione con i trafficanti, infatti, «centrale» nella tesi dell’accusa, appare «la teoria secondo cui i fatti attribuiti agli accusati non costituivano dei salvataggi in mare, a causa della presunta mancanza dell’elemento di difficoltà in mare», bensì «rappresentavano collusione con i trafficanti», v. il report di Amnesty International, Italia – Una china pericolosa per i diritti umani: il caso Iuventa, 2021, p. 7; sul caso Iuventa, v., anche, A. Spena, Migrant Smuggling: a Normative and Phenomenological View from Italy, in V. Militello, A. Spena, Between Criminalization and Protection. The Italian Way of Dealing with Migrant Smuggling and Trafficking within the European and International Context, Leiden/Boston, 2019, p. 38 ss.). Vale la pena di riportare un passo, un passaggio, sul punto, contenuto in una sorta di resoconto generale di detta udienza, allo scopo di offrire un quadro preliminare (però a contrario, pressoché comparativo, ovviamente sul punto):
«The judge also rejected the Iuventa defense lawyers’ request for a referral to the CJEU to assess the alleged illegitimacy of the EU Facilitators’ Package and the provisions of Article 12 TUI that constitute its national implementation. He held that the criminalization of the facilitation of irregular entry to Italy and to the EU is fully compatible with the fundamental rights of the alleged offenders and the migrants themselves. Specifically, he declared that the limitations on the exercise of the rights of both the persons who carry out the ‘facilitation’ of irregular entry and those who are assisted are proportionate in comparison to the interests protected through the ‘facilitation’ offense, and hence do not violate provisions under Article 52 paragraph 1 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. He stated that such criminalization ‘must be considered absolutely necessary’ to protect the aforementioned public interests, ‘as less afflictive measures are not identifiable that would be equally effective in achieving the protection of the interests in question’ (unofficial translation). Furthermore, he found that the current EU and Italian legal frameworks governing the exemption of humanitarian assistance from criminalization suffice to counterbalance the choice of such broad criminalization» (cfr. European Center for Constitutional and Human Rights, Sea rescuers under attack: Iuventa crew criminalized by Italy, cliccare su: 23 June 2023: Judge rejects Iuventa’s constitutional complaint and request for ruling from the Court of Justice of the EU regarding translation of “essential documents”).
Post Scriptum: più diffusamente, sia consentito di rinviare (ove di interesse) alla compiuta lettura del mio scritto dal titolo, appunto, Favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: il Tribunale di Bologna rinvia la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (testo aggiornato al 14 settembre 2023), in corso di pubblicazione in I diritti dell’uomo, cronache e battaglie, fasc. n. 2 del 2023.