di Maria Paola Costantini
Il 7 dicembre scorso la Commissione Europea ha adottato la proposta di Regolamento finalizzata ad armonizzare nel territorio dell’Unione Europea le regole di diritto privato internazionale relative al riconoscimento di minori (Proposal for a COUNCIL REGULATION on jurisdiction, applicable law, recognition of decisions and acceptance of authentic instruments in matters of parenthood and on the creation of a European Certificate of Parenthood {SEC(2022) 432 final} – {SWD(2022) 390 final} – {SWD(2022) 391 final} – {SWD(2022) 392 final}.
La Proposta, che si fonda su una serie di strategie già approvate dall’Unione Europea (EU Strategy on the rights of the child, COM(2021) 142 final; Union of Equality: LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025, COM(2020) 698 final), richiama esplicitamente una serie di articoli della Convenzione ONU dei diritti del fanciullo (articoli 2, 3, 8, 9), la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione nonché le Conclusioni del Consiglio sulla Strategia sui diritti del bambino del 9 giugno 2022 (10024/22). Trova riferimento anche in diverse risoluzioni del Parlamento Europeo (Resolution on the protection of the rights of the child in civil, administrative and family law proceedings; Resolution on LGBTIQ rights in the EU). In tali atti è riconosciuta la necessità di assicurare gli stessi diritti senza discriminazioni e in particolare di garantirli sia nei confronti delle pubbliche autorità che delle istituzioni private.
La proposta nasce dalla verifica della sussistenza di una varietà di leggi nazionali relative alla giurisdizione, alla legge applicabile e al riconoscimento della genitorialità. Dall’esame della situazione nel territorio dell’Unione è emerso infatti che quando una famiglia si trova in una situazione transfrontaliera, può perdere i diritti di genitorialità in quanto questi sono stabiliti con la legge nazionale. Il non riconoscimento della genitorialità determina un effettivo rischio dei diritti fondamentali dei bambini, incluso il diritto all’identità, alla non discriminazione e al rispetto della vita privata e famigliare. Sussistono inoltre ostacoli legali in cui le famiglie devono avviare procedimenti giudiziari o amministrativi per il riconoscimento, spesso costosi, lunghi e con incerti risultati
L’intenzione è quella di garantire gli interessi e i diritti dei minori e dare certezza giuridica e legale a questi a prescindere dal tipo di famiglia, assicurando la libera circolazione transfrontaliera. Focus della proposta è quindi quella di vedere riconosciuta la genitorialità stabilita in uno degli Stati membri dell’Unione anche negli altri Stati, senza speciali procedure. Nel diritto dell’Unione come interpretata dalla Corte di Giustizia già vi sono diritti riconosciuti come ad esempio il diritto alla libera circolazione, l’accesso nei diversi paesi, il diritto alla residenza, la non discriminazione. L’attuale proposta consentirebbe ai bambini di beneficiare dei diritti derivanti dalla genitorialità in materie come le successioni, il mantenimento, la custodia o il diritto dei genitori di agire come legali rappresentanti del bambino.
Nella proposta è esplicitamente richiamato che tale riconoscimento dovrebbe prescindere da come il bambino è stato concepito o nato e in quale tipo di famiglia: “La proposta include anche il riconoscimento della genitorialità del bambino nato da genitori same sex e del bambino adottato in uno degli stati membri”. Si sottolinea tuttavia che la proposta non può incidere sulle competenze dello stato membro di poter adottare norme sostanziali di diritto di famiglia così come norme sulla definizione del tipo di famiglia o sulla genitorialità in situazioni interne (domestic situation) così come sul riconoscimento di matrimoni o unioni civili stipulati in altri paesi.
Sono state identificati 4 obiettivi o linee di intervento riguardanti: 1) la determinazione della giurisdizione competente; 2) la individuazione della legge applicabile; 3) la definizione delle regole per il riconoscimento della genitorialità, garantendo la loro efficacia ed efficienza; 4) la creazione di un certificato europeo di genitorialità o dei legali rappresentanti del bambino.
La proposta di regolamento dovrà essere adottata con l’unanimità da parte dei componenti del Consiglio, dopo una consultazione con il Parlamento europeo. È stabilito inoltre che dopo 5 anni dalla applicazione, sarà valutata la possibilità di ulteriori modifiche.